Commissioni Riunite I e II - Mercoledì 17 luglio 2002

TESTO AGGIORNATO AL 23 LUGLIO 2002


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ALLEGATO

Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (C. 185 Boato, C. 1225 Cola, C. 1996 Gironda Veraldi, C. 2261 La Russa, C. 2715 Siniscalchi e C. 2836 Fanfani).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
*1. 2.Bielli, Carboni, Leoni, Kessler.

Sopprimerlo.
*1. 1. Fanfani.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'attività di indagine e l'azione penale relative a fatti di reato contestabili al Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, ai componenti del Governo, ai parlamentari ed ai giudici costituzionali sono sospese fino alla cessazione della carica ricoperta.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159 del codice penale e sono sospesi i termini previsti per le indagini preliminari.
3. Per i reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale l'autorità giudiziaria procedente dispone la revoca della sospensione di cui al primo comma su richiesta della Camera dei Deputati per i componenti del Governo non parlamentari, della Camera di appartenenza per i parlamentari e della Corte Costituzionale per i giudici costituzionali. La delibera relativa alla richiesta di revoca è immediatamente trasmessa all'autorità giudiziaria procedente.
4. In assenza della richiesta di cui al terzo comma non possono essere compiuti atti di indagine e quelli eventualmente compiuti sono inutilizzabili.
5. I processi in corso nei confronti dei soggetti indicati al primo comma sono sospesi. La sospensione può essere revocata secondo le modalità previste dal terzo comma.
1. 01.Palma.

ART. 2.

Sopprimerlo.
**2. 12.Fanfani.

Sopprimerlo.
**2. 72.Bielli, Carboni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'Autorità Giudiziaria le dichiarazioni e le opinioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento nell'esercizio della loro funzione che è tale fino a prova contraria.
2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione di membro del Parlamento le espressioni, gratuite od immotivate che, per i modi ed i termini usati, siano di per se lesive dell'altrui onore e reputazione.


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3. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
4. Il giudice dell'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.
2. 11.Gironda Veraldi.

Sopprimere il comma 1.
**2. 13.Fanfani.

Sopprimere il comma 1.
**2. 73.Bielli, Carboni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e a ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili a un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.
*2. 14.Fanfani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e a ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili a un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.
*2. 74.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.
2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione.
**2. 15.Fanfani.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.
2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione.
**2. 75.Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee ed in tutti gli altri organi delle Camere per qualsiasi espressione di voto, comunque formulata, e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, di critica o di denuncia e ad ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili ad una iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.
2. 9.Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: in ogni caso.
**2. 16.Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: in ogni caso.
*2. 76.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: comunque formulata.
**2. 17.Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: comunque formulata.
**2. 77.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per ogni altra attività fino a: del Parlamento.
2. 2.Bonito, Kessler, Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: collegata alla funzione parlamentare, con le seguenti: espansione diretta della funzione di parlamentare e comunque sempre nei limiti delle opinioni espresse, ancorché...
2. 1.Carboni.

Al comma 1, sostituire le parole: collegata alla funzione di parlamentare con le seguenti: di identico contenuto di iniziative parlamentari precedentemente assunte,.
*2. 19.Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole: collegata alla funzione di parlamentare con le seguenti: di identico contenuto di iniziative parlamentari precedentemente assunte.
*2. 79.Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 1, sostituire le parole: collegata alla funzione di parlamentare con le seguenti: che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti.
** 2. 20.Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole: collegata alla funzione di parlamentare con le seguenti: che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti.
** 2. 80.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1, sostituire la parola: collegata con le seguenti: direttamente connessa.
2. 4.Pisapia, Mascia.

Al comma 1, sostituire la parola: collegata con la seguente: riconducibile.
* 2. 18.Fanfani.


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Al comma 1, sostituire la parola: collegata con la seguente: riconducibile.
* 2. 78.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: espletata anche fuori del Parlamento.
** 2. 21.Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: espletata anche fuori del Parlamento.
** 2. 81.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo che il fatto costituisca il reato di calunnia, diffamazione, ingiuria.
2. 3.Pisapia, Mascia.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: il presente comma non si applica in caso di divulgazione, critica e denuncia, espletata fuori dal parlamento, quando questa è avvenuta nell'ambito di attività autonomamente remunerata.
2. 5.Mascia, Pisapia.

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia avvengano nell'ambito di prestazioni professionali.
2. 6.Pisapia, Mascia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica alle dichiarazioni, anche rese in forma scritta, nell'esercizio di attività professionali.
2. 43.Sinisi, Bressa, Meccanico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni della seconda parte del comma 1, non si applicano alle espressioni censurabili ai sensi dei regolamenti delle camere o che comunque non sono pubblicabili in atti parlamentari, né agli atti di divulgazione, critica e denuncia svolte dal parlamentare nell'esercizio di una attività autonomamente retribuita.
2. 7.Mascia, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 22.Fanfani.

Sopprimere il comma 2.
* 2. 82.Bielli, Carboni.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Il giudice istruttore, all'atto di designazione di cui all'articolo 168-bis dei codice di procedura civile, comunica, previa sospensione, la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di 90 giorni, termine entro cui la Camera decide.
2-bis. Il giudice dell'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica, previa sospensione, il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di 90 giorni, termine entro cui la Camera decide.
2. 70.Cola.

Al comma 2, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: emerge con evidenza.
* 2. 23.Fanfani.


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Al comma 2, sostituire le parole: è vietata o eccepita con le seguenti: emerge con evidenza.
* 2. 83.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
2-ter. La procedura di cui al comma 2-bis si applica in ogni stato e grado nel caso di elezione successiva a parlamentare.
2. 71.Cola.

Sopprimere 11 comma 3.
* 2. 24.Fanfani.

Sopprimere il comma 3.
* 2. 84.Bielli, Carboni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
2. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.
**2. 25.Fanfani.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
1. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.
2. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni.
**2. 85.Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
* 2. 26. Fanfani.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
* 2. 86. Fanfani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: il giudice provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale.
** 2. 27. Fanfani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: il giudice provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale.
** 2. 87. Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale con le seguenti: il processo è sospeso per novanta giorni.

Conseguentemente sopprimere le parole da: nel corso delle indagini sino alla fine del comma.
* 2. 28. Fanfani.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice provvede fino a: articolo 129 del codice di procedura penale con le seguenti: il processo è sospeso per novanta giorni.

Conseguentemente sopprimere le parole da: nel corso delle indagini sino alla fine del comma.
* 2. 88. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 29.
Fanfani.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
** 2. 89.
Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 3, le parole: Sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni sono sostituite dalle seguenti: Sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni.
2. 10.
Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
* 2. 30.
Fanfani.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
* 2. 90.
Bielli, Carboni.

Sopprimere il comma 4.
** 2. 31. Fanfani.

Sopprimere il comma 4.
** 2. 91.
Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
*** 2. 32.
Fanfani.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
*** 2. 92.
Bielli, Carboni.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
* 2. 33.
Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
* 2. 93.
Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: proposta da una delle parti.
** 2. 34. Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: proposta da una delle parti.
**2. 94.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.
*2. 35.Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: con ordinanza non impugnabile.
*2. 95.Bielli, Siniscalchi.


Pag. 26

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: trasmettendo sino alla fine del periodo.
**2. 36.Fanfani.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: trasmettendo sino alla fine del periodo.
**2. 96.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*2. 37.Fanfani.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*2. 97.Bielli.

Sopprimere il comma 5.
**2. 38.Fanfani.

Sopprimere il comma 5.
**2. 98.Bielli.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
*2. 39.Fanfani.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
*2. 99. Bielli.

Al comma 5, sostituire le parole: il procedimento è sospeso con le seguenti: il procedimento e i termini di prescrizione sono sospesi.
2. 8.Pisapia, Mascia.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla deliberazione della Camera e comunque.
2. 40.Fanfani.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla deliberazione della Camera e comunque.
*2. 100.Bielli, Siniscalchi, Amici.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.
**2. 41.Fanfani.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.
**2. 101.Bielli, Amici.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque.
*2. 42.Fanfani.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque.
*2. 102.Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
**2. 44.Fanfani.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.
**2. 103.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
*2. 45.Fanfani.


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Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
*2. 104.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
***2. 46.Fanfani.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
***2. 105.Bielli, Amici.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: nel procedimento penale.
**2. 47.Fanfani.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: nel procedimento penale.
**2. 106.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non ripetibili con le seguenti: che il giudice ritiene opportuni.
*2. 48.Fanfani.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: non ripetibili con le seguenti: che il giudice ritiene opportuni.
*2. 107.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: non ripetibili aggiungere le seguenti: e quelli che il giudice ritiene opportuni.
**2. 300.Bielli Siniscalchi.

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: non ripetibili aggiungere le seguenti: e quelli che il giudice ritiene opportuni.
**2. 49.Fanfani.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 109.Bielli, Leoni.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 50.Fanfani.

Sopprimere il comma 6.
**2. 110.Bielli, Amici.

Sopprimere il comma 6.
**2. 51.Fanfani.

Al comma 6, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: si appalesa.
*2. 111.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: è rilevata o eccepita con le seguenti: si appalesa.
*2. 52.Fanfani.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
**2. 53.Fanfani.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
**2. 112.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
*2. 54.Fanfani.


Pag. 28

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
*2. 113.Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
** 2. 55.Fanfani.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
** 2. 114.Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 2. 56.Fanfani.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
* 2. 115.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
*** 2. 57.Fanfani.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
** 2. 116.Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 7.
** 2. 58.Fanfani.

Sopprimere il comma 7.
** 2. 117.Bielli, Leoni.

Al comma 7 sopprimere il primo periodo.
* 2. 59.Fanfani.

Al comma 7 sopprimere il primo periodo.
* 2. 118.Bielli, Amici.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: da chi assume con le seguenti: dal componente che ritiene.
** 2. 60.Fanfani.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: da chi assume con le seguenti: dal componente che ritiene.
** 2. 119.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7, dopo le parole: per il quale è aggiungere la seguente: attualmente.
* 2. 61.Fanfani.

Al comma 7, dopo le parole: per il quale è aggiungere la seguente: attualmente.
* 2. 120.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
** 2. 62.Fanfani.

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
** 2. 121.Bielli, Amici.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: la Camera aggiungere le seguenti: per gravi motivi.
* 2. 63.Fanfani.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: la Camera aggiungere le seguenti: per gravi motivi.
* 2. 122.Bielli, Siniscalchi.


Pag. 29

Sopprimere il comma 8.
** 2. 64.Fanfani.

Sopprimere il comma 8.
** 2. 123.Bielli, Carboni.

Al comma 8 sopprimere le parole da: e in ogni fino a: della questione.
*2. 65.Fanfani.

Al comma 8 sopprimere le parole da: e in ogni fino a: della questione.
*2. 124.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 8 sopprimere le parole: senza ritardo.
**2. 66.Fanfani.

Al comma 8 sopprimere le parole: senza ritardo.
**2. 125.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 8 sopprimere le parole da: e il pubblico sino alla fine del comma.
*2. 67.Fanfani.

Al comma 8 sopprimere le parole da: e il pubblico sino alla fine del comma.
*2. 126.Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 9.
***2. 68.Fanfani.

Sopprimere il comma 9.
***2. 127.Bielli.

Al comma 9 sostituire le parole da: ai procedimenti sino alla fine del comma con le seguenti: agli altri procedimenti.
**2. 69.Fanfani.

Al comma 9 sostituire le parole da: ai procedimenti sino alla fine del comma con le seguenti: agli altri procedimenti.
**2. 128.Bielli, Siniscalchi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
*3. 5.Fanfani.

Sopprimerlo.
*3. 10.Bielli, Amici.

Sopprimere il comma 1.
**3. 6.Fanfani.

Sopprimere il comma 1.
**3. 11.Bielli.

Al comma 1, dopo le parole: misura cautelare personale sono inserite le seguenti: patrimoniale nonché interdittiva.
3. 9.Cola, Gironda Veraldi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.
3. 4.Kessler.

Sopprimere il comma 2.
*3. 7.Fanfani.


Pag. 30

Sopprimere il comma 2.
*3. 12.Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 3.
**3. 8.Fanfani.

Sopprimere il comma 3.
**3. 13.Bielli, Leoni.

Sopprimere il comma 3.
**3. 3.Kessler.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
4. In caso di scioglimento delle camere, la richiesta autorizzazione di cui al presente articolo perde efficacia e può essere rinnovata e presentata, se ne sussistono presupposti, alla camera competente all'inizio della successiva legislatura.
3. 1.Pisapia, Mascia.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1.Fanfani.

Sopprimerlo.
* 4. 2.Bielli.

ART. 5.

Sopprimerlo.
** 5. 12.Fanfani.

Sopprimerlo.
** 5. 54.Bielli, Leoni, Amici, Kessler.

Sopprimerlo.
** 5. 3.Kessler.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

Art. 6.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

Art. 7.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente


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della Camera di appartenenza del parlamentare.
2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

Art. 9.

1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

Art. 10.

1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.
* 5. 13.Fanfani.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 5.

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

Art. 6.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

Art. 7.

1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.
2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.


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3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

Art. 9.

1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

Art. 10.

1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.
* 5. 55.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Sopprimere il comma 1.
** 5. 14.Fanfani.

Sopprimere il comma 1.
** 5. 56.Bielli, Amici.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.
* 5. 15.Fanfani.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.
* 5. 57.Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del parlamento, sono


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secretate e conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, o le parti, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice e, della relativa operazione, è redatto verbale».
5. 7.Pisapia, Mascia.

Al comma 1 sopprimere le parole: in qualsiasi forma.
* 5. 16.Fanfani.

Al comma 1 sopprimere le parole: in qualsiasi forma.
* 5. 58.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1 sopprimere le parole: nel corso di procedimenti riguardanti terzi.
** 5. 17.Fanfani.

Al comma 1 sopprimere le parole: nel corso di procedimenti riguardanti terzi.
** 5. 59.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 1 sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.
* 5. 18. Fanfani.

Al comma 1 sopprimere le parole: o nelle quali di essi si è fatta menzione.
* 5. 60. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Al comma 1 sopprimere le parole: O nelle quali di essi si è fatta menzione.
* 5. 95. Siniscalchi.

Al comma 1 sopprimere le parole: e nelle quali di essa si è fatta menzione.
* 5. 9. Kessler.

Al comma 1 sopprimere le parole: o nelle quali di essa si è fatta menzione.
* 5. 4. Mascia, Pisapia.

Al comma 1 sopprimere le parole: sentite le parti a tutela della riservatezza.
** 5. 19. Fanfani.

Al comma 1 sopprimere le parole: sentite le parti a tutela della riservatezza.
** 5. 61. Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 1 sostituire le parole: la distruzione con le seguenti: lo stralcio.
* 5. 20. Fanfani.

Al comma 1 sostituire le parole: la distruzione con le seguenti: lo stralcio.
* 5. 62. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 1 sostituire le parole: la distruzione con le seguenti: l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza.
** 5. 21. Fanfani.

Al comma 1 sostituire le parole: la distruzione con le seguenti: l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza.
** 5. 63. Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 2.
** 5. 22. Fanfani.


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Sopprimere il comma 2.
** 5. 64. Bielli.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 2. Bonito, Carboni, Kessler.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.
** 5. 23. Fanfani.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.
** 5. 65. Bielli, Siniscalchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il giudice per le indagini preliminari qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, sentite le parti, richiede l'autorizzazione alla Camera alla quale il membro del Parlamento apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
5. 10. Kessler.

Al comma 2 sostituire le parole: qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti con le seguenti: qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti o i loro difensori.
5. 5. Mascia, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere le parole: entro dieci giorni.
5. 1. Bonito, Carboni, Kessler.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: novanta.
* 5. 24. Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: novanta.
*5. 66.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: ottanta.
**5. 25.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: ottanta.
**5. 67.Bielli, Siniscalchi, Carboni.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: settanta.
*5. 26.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: settanta.
*5. 68.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
**5. 27.Fanfani.


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Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
**5. 69.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
*5. 28.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: cinquanta.
*5. 70.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
**5. 29.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: quaranta.
**5. 71.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
*5. 30.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
*5. 72.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
**5. 31.Fanfani.

Al comma 2 sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
**5. 73.Bielli, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 3.
*5. 32.Fanfani.

Sopprimere il comma 3.
*5. 74.Bielli, Carboni, Leoni.

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.
**5. 33.Fanfani.

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.
**5. 75.Bielli, Carboni, Amici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: per il tramite del presidente del tribunale.
*5. 34.Fanfani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: per il tramite del presidente del tribunale.
*5. 76. Bielli, Siniscalchi.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
**5. 35.Fanfani.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
**5. 77.Bielli, Amici.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: indica le norme sino a: si fonda.
*5. 36.Fanfani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: indica le norme sino a: si fonda.
*5. 78. Bielli, Leoni, Siniscalchi.


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Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parole da: allegando sino alla fine del periodo.
**5. 37.Fanfani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parole da: allegando sino alla fine del periodo.
**5. 79. Bielli, Amici, Siniscalchi.

Al comma 3 dopo le parole: allegando altresì copia aggiungere la parola: integrale.
5. 8.Siniscalchi.

Sopprimere il comma 4.
*5. 38. Fanfani.

Sopprimere il comma 4.
*5. 80.Bielli, Carboni.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: sette.
**5. 39.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: sette.
**5. 81.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
*5. 40.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
*5. 82.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.
**5. 41.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.
**5. 83.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
*5. 42.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
*5. 84.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.
**5. 43.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.
**5. 85.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta, con la seguente: quarantacinque.
* 5. 44.Fanfani.

Al comma 4 sostituire la parola: sessanta, con la seguente: quarantacinque.
* 5. 86.Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 5.
**5.45.Fantini.

Sopprimere il comma 5.
**5. 87.Bielli, Amici.


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Al comma 5, dopo le parole: perde efficacia, aggiungere la seguente: non.
*5. 46.Fanfani.

Al comma 5, dopo le parole: perde efficacia, aggiungere la seguente: non.
*5. 88. Bielli, Leoni, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 6.
**5. 47.Fanfani.

Sopprimere il comma 6.
**5. 89.Bielli, Carboni.

Al comma 6, sopprimere le parole da: o il giudice, sino a: comma 4.
*5. 48.Fanfani.

Al comma 6 sopprimere le parole da: o il giudice, sino a: comma 4.
*5. 90.Bielli, Siniscalchi.

Al comma 6, sostituire le parole: distrutta immediatamente, con le seguenti: secretata immediatamente.
5. 6Mascia, Pisapia.

Al comma 6 sostituire la parola: distrutta con la seguente: stralciata.
*5. 49.Famfani.

Al comma 6 sostituire la parola: distrutta con la seguente: stralciata.
*5. 91.Bielli, Siniscalchi.

Sopprimere il comma 7.
**5. 50.Fanfani.

Sopprimere il comma 7.
**5. 92.Bielli.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che non riguardino i delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
*5. 51.Fanfani.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che non riguardino i delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
*5. 93. Bielli, Siniscalchi, Leoni.

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva.
**5. 52.Fanfani.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva.
**5. 94.Bielli, Siniscalchi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la reclusione da due a cinque anni di reclusione.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate.


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7-ter. Chiunque cede a non aventi diritto in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria è punito con la reclusione da due a cinque anni di reclusione.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.
5. 11.Sinisi, Bressa, Maccanico.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5-bis:

Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 271 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 271-bis:

Art. 271-bis del codice di procedura penale. - 1. In assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68 terzo comma della Costituzione non sono utilizzabili ad alcun fine le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni o altre forme di telecomunicazione né i tabulati di conversazioni o comunicazioni relative a componenti del Governo o a Parlamentari.
2. Si applica il terzo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale.
5. 01.Zanettin.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5-bis:

Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 271 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo 271-bis:

Art. 271-bis del codice di procedura penale. - 1. Non possono essere utilizzate ad alcun fine le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni o altre forme di telecomunicazione, né i tabulati di conversazioni o comunicazioni, né individuazioni di persone, luoghi, tempi o cose effettuate per il tramite di sistemi satellitari o altri sistemi di captazione relative al Presidente della Repubblica o a componenti del Governo o a Parlamentari.
2. Si applica il terzo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale.
3. L'Autorità Giudiziaria può richiedere al Ministro della Giustizia l'autorizzazione all'utilizzo ove si verta nelle ipotesi di cui all'articolo 68 della Costituzione.
5. 02.Zanettin.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
*6. 1.Fanfani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
*6. 2.Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni, Amici.


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Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Le disposizioni previste dall'articolo 2 della presente legge non sono applicabili per i procedimenti conclusi con provvedimenti divenuti irrevocabili.
6. 01.Siniscalchi.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1.Fanfani.

Sopprimerlo.
*8. 2.Bielli.