XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 853
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia dei Castelli Romani
nell'ambito della regione Lazio, con capoluogo Velletri.
2. La provincia dei Castelli Romani è costituita dai
comuni di: Albano, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto
Romano, Castel Gandolfo, Cave, Colleferro, Colonna, Gavignano,
Genazzano, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino,
Montecompatri, Montelànico, Monteporzio, Nemi, Nettuno,
Olevano Romano, Palestrina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca
Priora, San Cesareo, San Vito Romano, Segni, Valmontone,
Velletri, Zagarolo.
Art. 2.
1. La provincia di Roma, entro sei mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale dei Castelli Romani hanno luogo
in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Roma.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale dei Castelli Romani, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova
provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma e
dei Castelli Romani ai sensi dell'articolo 75 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia dei Castelli
Romani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti
delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno
2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia dei Castelli Romani per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Roma, in via provvisoria, la quota parte da
attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione
alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10
per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due
enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di
validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo
sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza
dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Roma, dei fondi di
spettanza della provincia dei Castelli Romani.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso la
prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti
nell'ambito della provincia di Roma e relativi a cittadini ed
enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2
dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi
organi ed uffici della provincia dei Castelli Romani.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia dei Castelli Romani a decorrere
dalla data del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.