XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 953
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui
contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:
a) alla istigazione al consumo, alla produzione o
allo spaccio di sostanze stupefacenti;
b) alla istigazione alla violenza e alla
consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di
materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari
diretti all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori
di anni diciotto.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 5
milioni a lire 100 milioni.
Art. 2.
1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni
nell'ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al
comma 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti
della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone
comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno
preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di
telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei
delitti previsti dall'articolo 1 commessi mediante l'impiego
di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica
ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al
pubblico.
3. L'autorità giudiziaria dispone l'oscuramento dei siti
della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti
o offensivi del buon costume o tali da attentare all'ordine
pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali
violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine
è istituito un apposito numero verde.
Art. 3.
1. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui
contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi
dell'articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi
codici di accesso.
2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la
conoscenza e l'uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei
programmi che consentono di schermare l'accesso ai siti di cui
al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se
richiesti, l'assistenza per l'installazione di sistemi di
selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1
consentono l'accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un
avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dell'invio di
una password o di altre informazioni che diano una
ragionevole certezza della maggiore età dell'utente.
Art. 4.
1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la
promozione e la diffusione della rete INTERNET.
2. Il Governo prevede l'introduzione di corsi per docenti
e studenti della scuola media superiore sull'uso corretto
della rete INTERNET tenuti in orario extra scolastico e
l'inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le
materie curricolari dell'area scientifica.
Art. 5.
1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti
culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete
INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui
redditi nella misura del 50 per cento del costo
dell'abbonamento.
2. Sono siti culturali quelli riguardanti:
a) musei e opere d'arte;
b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e
universitari nonché di concorsi pubblici.
Art. 6.
1. All'onere derivante dell'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.